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A partire dal 1° ottobre, entra in vigore l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 21 al 22%. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.


Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 DPR 633/1972:


- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;


- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;


- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;


- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

- per quanto riguarda i servizi generici di cui all'art. 7-ter ricevuti da soggetti passivi UE, il momento di effettuazione è quello di ultimazione della prestazione (in via semplificativa la Circolare 16/2013 ha consentito di indivituare tale momento in quello di ricevimento della fattura)

Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota ordinaria del 22%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 1 ottobre.

Gli acconti incassati fino al 30 settembre sono soggetti all’aliquota del 21%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l’aliquota del 22%.

Le note di variazione emesse dal 1 ottobre devono riportare l’aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria è stata emessa prima di tale data.
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